Nuova certificazione energetica
Ormai manca davvero poco. A partire dal 1º ottobre 2015 infatti, entrerà in vigore il nuovo Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico che riscrive e sostituisce l’attuale normativa del D.M. del 26 giugno 2009 sugli Attestati di Prestazione Energetica (APE).
Secondo quanto previsto dalle nuove linee guida nazionali, verrà introdotto un modello unico valido per tutto il territorio nazionale a 10 classi energetiche, con l’obiettivo di rendere più omogenea e coordinata l’applicazione delle normative a livello nazionale.
Vediamo in dettaglio quali sono le novità in arrivo.
Il d.l. n. 63 del 4 giugno 2013 (decreto fare), convertito poi in legge dalla l. del 3 agosto 2013 n. 90, conteneva le disposizioni per il recepimento della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici, definendo un nuovo quadro legislativo riguardante i limiti di legge per nuovi edifici e ristrutturazioni rilevanti e il nuovo schema delle certificazioni energetiche.
A partire dal 1º ottobre 2015 entrerà in vigore il nuovo decreto attuativo dell’articolo 5 del decreto fare, che ha aggiornato il d.lgs 192/2005, ossia il decreto che aveva introdotto in Italia il concetto di “certificazione energetica”.
Esso conterrà le nuove linee guida nazionali riguardanti l’attestazione della prestazione energetica degli edifici, che definiscono:
-
- i criteri generali;
-
- i nuovi metodi di calcolo adeguati alla metodologia europea;
-
- la classificazione degli edifici in base alla loro destinazione d’uso;
-
- le procedure amministrative;
-
- i nuovi format e le nuove norme per il monitoraggio e il controllo della regolarità amministrativa e tecnica;
-
- i requisiti minimi da rispettare per gli edifici nuovi, soggetti a ristrutturazione importante o a riqualificazione energetica.
Uno degli obiettivi principali della nuova legge è quello di definire in maniera più chiara i consumi energetici di un edificio, consentendo all’utente di individuare più facilmente il consumo totale di energia e la quota di energia rinnovabile utilizzata, la qualità dell’involucro e degli impianti.
Un altro scopo delle nuove linee guida è quello di rendere più omogenea e coordinata a livello nazionale l’applicazione delle norme circa l’efficienza energetica degli edifici, ad oggi ancora estremamente variegata a causa dell’autonomia regionale verificatasi in fase di recepimento della direttiva 2002/91/CE.
Il decreto attuativo è rivolto agli edifici sia pubblici che privati esistenti, di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione.
All’interno del decreto sarà presente, per la prima volta, la definizione tecnica di “edificio a energia quasi zero” e saranno previsti nuovi requisiti minimi sempre più stringenti rispetto a quelli attuali (nuove trasmittanze per strutture opache e trasparenti). Tali requisiti, aggiornati almeno ogni 5 anni, prevedono che a partire dal 1 gennaio 2021 tutti gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni importanti dovranno essere ad energia quasi zero.
La principale novità è l’introduzione di un APE unico per tutto il territorio nazionale, con una metodologia di calcolo omogenea, al quale le regioni avranno l’obbligo di adeguarsi entro due anni dalla sua entrata in vigore. Inoltre, l’APE cambierà aspetto, sia per quanto riguarda il format sia nei contenuti, in quanto saranno introdotti nuovi metodi di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici.
L’indice di prestazione energetica globale dell’edificio e la conseguente classe energetica saranno determinati da tutti i servizi presenti nell’edificio (climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, acqua calda sanitaria, illuminazione e ventilazione).
L’ape conterrà infatti anche gli indici di climatizzazione estiva, di illuminazione, l’indicazione dell’energia prelevata dalla rete e i vantaggi legati alle diagnosi energetiche e agli interventi di riqualificazione energetica, con lo scopo di rendere sempre più reali ed effettive le raccomandazioni già oggi presenti sull’attestato.
Infine, le classi energetiche aumenteranno da sette a dieci, e andranno dalla A4 (la classe più alta) alla G (la più bassa). Per quanto riguarda invece la validità dell’APE, è stata confermata la durata massima di 10 anni.
La scommessa per tutti gli attori coinvolti nei vari processi legati al risparmio energetico degli edifici (sviluppatori, costruttori, installatori, professionisti, ecc.) è quella di far comprendere a pieno il potenziale di questa nuova certificazione, che permetterà di avere una fotografia molto più realistica dei reali consumi di un edificio o di un’unità immobiliare.
Infine, per quanto riguarda i soggetti certificatori, il decreto stabilisce che l’APE venga redatto da un certificatore energetico abilitato ai sensi del Regolamento 75/2013 e aggiunge l’obbligo di “effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione”.
Tutti i dati relativi agli Attestati di Prestazione Energetica saranno poi raccolti all’interno di un sistema informativo nazionale denominato SIAPE, che comprenderà la gestione di un catasto unificato degli APE, degli impianti termici e dei relativi controlli.
Il SIAPE verrà istituito dall’Enea entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, e sarà collegato ai catasti regionali degli impianti termici. Pertanto, sia le regioni che le province autonome avranno l’obbligo di utilizzarlo. Inoltre, è prevista in futuro anche l’integrazione con il catasto degli edifici.