CILA in Sanatoria: Cosa Devi Sapere per Regolarizzare Opere di Poca Rilevanza Urbanistica e l’APE

Tabella dei Contenuti

CILA in Sanatoria

Se hai eseguito lavori edilizi di poca rilevanza urbanistica senza presentare la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) ordinaria, hai la possibilità di regolarizzare la situazione tramite la CILA in sanatoria. Anche se il termine “sanatoria” è comunemente utilizzato, dobbiamo precisare che si tratta di una presentazione tardiva della CILA, come previsto dall’art. 6-bis comma 5 del DPR 380/01, soprattutto dopo le riforme apportate dal D.Lgs. 222/2016. Tieni presente che le normative regionali potrebbero avere apportato modifiche alla procedura.

La CILA in sanatoria consente di “sanare” e regolarizzare la mancata presentazione della CILA ordinaria, previa il pagamento di una sanzione pecuniaria di mille euro. Tuttavia, va sottolineato che questa somma non rappresenta un’oblazione e, pertanto, l’illecito edilizio non comporta sanzioni penali.

CILA IN SANATORIA

 

CILA IN SANATORIA

Requisiti CILA in Sanatoria

Affinché sia possibile presentare la CILA in sanatoria secondo il DPR 380/01, devono essere soddisfatte due condizioni:

      1. Le opere devono rientrare nella categoria della CILA.
      2. Le opere devono essere conformi alla disciplina urbanistica edilizia, alle regolamentazioni e alle normative settoriali.

    Tipologie di opere rientrano nella categoria della CILA:

    La CILA è applicabile solo alle opere che non rientrano nelle seguenti categorie:

        • Permessi di Costruire (art. 10)

        • Segnalazione Certificata Inizio Lavori (SCIA, art. 22)

        • Edilizia libera (art. 6, Glossario ed eventuali norme regionali)

      Se l’opera non è riconducibile a nessuna delle categorie sopra menzionate, allora è considerata una Comunicazione Inizio Lavori Asseverata.

      È importante sottolineare che la CILA in sanatoria richiede la sola conformità delle opere alla normativa urbanistica ed edilizia, incluse le norme speciali, di settore e i regolamenti locali (come le norme regionali, il Piano Regolatore, i Regolamenti edilizi, ecc.). Questa conformità deve essere rispettata, così come avviene per i Permessi di Costruire e le SCIA.

      CILA in Sanatoria e Doppia Conformità

      A differenza delle versioni in sanatoria della SCIA e del Permesso di Costruire, la CILA in sanatoria non richiede la dimostrazione della “doppia conformità” delle opere, ovvero il rispetto della disciplina urbanistico-edilizia sia al momento dell’esecuzione dei lavori che al momento della presentazione dell’istanza.

      Sanzioni CILA in Sanatoria, a quanto ammontano?

      La presentazione tardiva della CILA comporta una sanzione pecuniaria di 1000 €, ma questa sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente mentre l’intervento è in corso di esecuzione.

      Conclusioni

      In conclusione, la CILA in sanatoria rappresenta un’opportunità per regolarizzare opere di poca rilevanza urbanistica, senza la necessità di dimostrare la doppia conformità delle opere. Se hai bisogno di ulteriori informazioni o assistenza per la presentazione della CILA, non esitare a rivolgerti a noi di certificazioneenergeticafacile.it, dove ti offriamo un servizio diretto e professionale senza intermediazioni.

      CILA in Sanatoria e Certificazione Energetica APE (attestato di prestazione energetica)

      La CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) e la certificazione energetica, nota come APE (Attestato di Prestazione Energetica), possono essere correlate in alcuni contesti edilizi, soprattutto quando gli interventi riguardano aspetti legati all’efficienza energetica degli edifici. Sebbene siano due procedure distinte, possono convergere in determinate situazioni.

      Ad esempio, nel caso di lavori di ristrutturazione o riqualificazione di un edificio, potrebbe essere necessario presentare sia la CILA che l’APE aggiornata per dimostrare il rispetto delle normative energetiche vigenti. La certificazione energetica fornisce informazioni dettagliate sulle prestazioni energetiche dell’immobile, mentre la CILA attesta l’inizio dei lavori e la loro conformità alle norme urbanistiche ed edilizie.

      Inoltre, nel contesto della regolarizzazione di opere già realizzate senza il previo deposito della CILA, potrebbe essere richiesto di fornire anche la certificazione energetica, soprattutto se i lavori eseguiti hanno impattato sull’efficienza energetica dell’edificio. La certificazione permette di valutare l’effettiva classe energetica dell’immobile dopo i lavori e di conformarsi alle normative in materia di efficienza energetica.

      In situazioni in cui gli interventi edilizi riguardano specifici miglioramenti dell’efficienza energetica, la CILA e la certificazione energetica possono essere strettamente collegate. Ad esempio, la certificazione energetica potrebbe essere richiesta per valutare l’impatto dei lavori sull’efficienza dell’edificio e per ottenere eventuali incentivi o agevolazioni legate all’efficienza energetica.

      In conclusione, la correlazione tra la CILA e la certificazione energetica diventa particolarmente rilevante quando gli interventi edilizi coinvolgono aspetti energetici o quando le normative locali richiedono entrambe le procedure per certi tipi di lavori. In ogni caso, è fondamentale rispettare le disposizioni legali e fornire tutta la documentazione necessaria per garantire la regolarità degli interventi edilizi e l’adempienza alle norme in materia di efficienza energetica.

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      Redazione

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